Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, condivisa da questo Ufficio e dal G.i.p., i due soggetti, ex dipendenti, ormai in quiescenza, delle Comunità Montane, erano stati assunti presso i predetti enti ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.L 95/2012 giusti Decreti del Commissario Liquidatore del 31.12.2020 e del 04.01.2021, con espressa previsione, conformemente alla richiamata normativa, della gratuità dell'incarico ad eccezione del rimborso delle spese documentate, tuttavia, a partire dall'inizio dei relativi incarichi, risultavano riconosciuti loro rimborsi spese per un ammontare equivalente a ca. 1000/2000 euro al mese, a fronte di presunte missioni per un ammontare chilometrico evidentemente spropositato, con punte fino a 6000/8000 km percorsi in un solo trimestre.
In particolare, i chilometri per i quali venivano erogati i rimborsi risultavano del tutto incoerenti sia con il kilometraggio delle loro autovetture (riscontrato mediante ispezione e consultazione dei dati provenienti dalle revisioni periodiche) sia con i tabulati telefonici delle utenze in loro uso, dai quali emergeva l'assenza di spostamenti compatibili con i viaggi rimborsatigli.
Inoltre, presso gli Uffici degli enti non veniva rinvenuta alcuna richiesta formale di rimborso presentata al Commissario Liquidatore né alcuna documentazione giustificativa di dette spese di viaggio (ad eccezione di un breve periodo successivo al primo accesso della DIGOS presso gli Uffici degli Enti, nel quale risultavano presentate delle rendicontazioni, seppure sempre incompatibili con i riscontri effettuati sulle autovetture in loro uso ed i tabulati telefonici delle loro utenze).
Sulla base della medesima Ordinanza, inoltre, sono stati sottoposte a sequestro presso i due destinatari della misura cautelare le somme equivalenti agli indebiti rimborsi ottenuti, nell'ammontare rispettivamente di euro 14.698,71 ed euro 21.670,35.
Le gravi anomalie riscontrate avevano indotto questo Ufficio a rappresentare al G.i.p. anche l'ipotesi dell'eventuale responsabilità di altre persone, in ordine ai fatti oggetto delle indagini,però non condivisa dallo stesso.
Tutte le persone indagate, conformemente a quanto disposto dall'art 289 c.p.p., sono state sottoposte ad interrogatorio da parte del G.i.p. prima della adozione dell'Ordinanza cautelare: tuttavia, le giustificazioni rese dai due destinatari della misura cautelare interdittiva non hanno evidentemente persuaso il Giudice rispetto alla loro estraneità ai fatti.
In ogni caso i medesimi potranno continuare a far valere le proprie difese nel corso del procedimento e dell'eventuale giudizio al fine di dimostrare l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria. Isernia, il 29/3/2024
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